
Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022, pubblicato in GU n. 303 del 29.12.2022) rinvia ancora di sei mesi l’entrata in vigore della riforma dello sport dilettantistico. Gli atleti dilettanti dovranno ancora attendere un po’ per non essere più soggetti al c.d. vincolo sportivo venuto meno da diverso tempo per gli atleti professionisti.
È noto che il contratto di lavoro sportivo professionistico configura un rapporto di lavoro dipendente atipico della durata massima di cinque anni. Al termine del rapporto di lavoro gli atleti professionisti sono completamente liberi e possono stipulare un nuovo contratto anche con una nuova società, senza che alla società titolare del precedente rapporto di tesseramento spetti una somma di denaro. Il vincolo sportivo, come detto, è venuto meno da numerosi anni.
Ora, la riforma dello sport dilettantistico di cui al D.lgs. n. 36/2021 perviene allo stesso risultato cancellando completamente il vincolo sportivo anche in tale ambito. I club dilettantistici non potranno più rinnovare unilateralmente il rapporto di tesseramento in mancanza di un espresso consenso da parte degli atleti. Ciò con riferimento a quanto previsto dai regolamenti federali. Il c.d. “cartellino” che incorpora il diritto a fruire in via esclusiva delle prestazioni dell’atleta dilettante non potrà essere rinnovato, come detto, automaticamente.
L’esigenza di conservare il vincolo sportivo è stata in passato giustificata con la necessità di preservare gli investimenti che le società effettuavano nella formazione dei giovani atleti senza subire il rischio, dopo aver speso tempo ed energie, che gli agonisti potessero trasferirsi ad altra società.
La materia, però, è estremamente delicata ed investe anche i principi costituzionali del nostro ordinamento. Il CONI, con propria delibera n. 1256/2004, ha sollecitato le federazioni delle discipline dilettantistiche a prevedere per i propri atleti vincoli temporanei, di durata determinata, con le relative modalità di svincolo, stante la contrarietà del vincolo sportivo a norme imperative.
Il decreto che disciplina la riforma dello sport fa riferimento espressamente alla necessità di cessare ogni limitazione “alla libertà contrattuale dell’atleta”. In realtà, il riferimento ai profili contrattuali non è pertinente in quanto gli atleti dilettanti non possono essere titolari di contratti, ma esclusivamente di accordi economici non cedibili. Tale espressione deve essere contestualizzata rispetto a quanto previsto dall’art. 3, in base al quale l’esercizio dell’attività sportiva dovrà essere libero, quindi senza la previsione di vincoli in grado di limitare la pratica anche per gli atleti volontari che, come detto, non sottoscrivono contratti con le società titolari del rapporto di tesseramento.
La novella, se da una parte, appare conforme ai principi della Carta costituzionale, dall’altra riduce sensibilmente le capacità di autofinanziamento delle società dilettantistiche che investono sui vivai. Infatti, non sarà più possibile neppure coprire le spese sostenute per la crescita degli atleti che hanno alimentato per tanti anni il vivaio della società cedente.
La riforma ha ufficialmente classificato come lavoratori o volontari gli atleti. L’art. 31 disciplina il c.d. premio di formazione tecnica che assolve alla finalità di indennizzare la società che ha cresciuto ed investito sul giovane atleta. Tuttavia, sarà possibile incassare il premio dalla nuova società che tessererà l’atleta solo laddove venga stipulato un contratto di lavoro sportivo. Tale circostanza riguarderà, però, una minoranza di casi e non, invece, i tesseramenti di atleti volontari. Secondo quanto previsto dalla riforma dello sport i lavoratori sportivi sono soggetti ad una disciplina speciale. La qualifica di “lavoratore sportivo” non è propria di tutti i collaboratori retribuiti, ma vi rientrano esclusivamente “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (nonché) ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
Conseguentemente, al fine di regolamentare il diritto alla percezione della predetta indennità, stante la mancanza di un contratto di lavoro sportivo, potrà intervenire la competente Federazione con una disciplina integrativa. Ciò a condizione di non ostacolare la libera circolazione degli atleti.
Fonte: news.google.com