
eventuale rottamazione di un veicolo che sia della medesima categoria di quello acquistato e che sia stato omologato in una classe fino ad Euro 4 o Euro IV (il numero romano individua ufficialmente lo standard antinquinamento per gli autocarri corrispondente all’Euro 4 delle autovetture).
Dunque, la rottamazione non è obbligatoria, ma se c’è consente di accedere a un bonus più elevato. Discorso analogo per la propulsione elettrica o ibrida, per cui acquistando un mezzo con motore a gasolio o a benzina si ha diritto a un contributo, anche se ridotto rispetto agli altri tipi di propulsore.
In particolare, l’incentivo massimo di 8mila euro spetta nella fascia di peso 3,3-3,5 tonnellate in caso di acquisto di veicolo elettrico con rottamazione. Senza rottamazione, si scende a 6.400 euro.
Proseguendo in ordine decrescente di bonus, subito dopo ci sono i 5.600 euro riservati alla fascia 2-3,299 tonnellate con motore elettrico, in caso di rottamazione. Diventano 4.800 in assenza di rottamazione.
Poi si arriva ai primi ibridi: quelli della fascia 3,3-3,5 tonnellate, ai quali vanno 4.400 euro in caso di rottamazione e 2.800 senza.
Fonte: ilsole24ore.com